Nuove norme e Divieto di Spostamento verso le seconde Case in Piemonte

Si ricorda che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemontese n. 36 del 12 marzo 2021, non è consentito nel territorio della Regione Piemonte recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità. Si richiama il permanere dell’obbligo, per i non residenti, di segnalazione del domicilio al Comune di Frabosa Sottana, disposto con l'ordinanza n.9 del 06/11/2020.

Data di pubblicazione:
13 Marzo 2021
Nuove norme e Divieto di Spostamento verso le seconde Case in Piemonte

Quale attività di Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è in vigore dalle ore 18,00 di oggi 13 marzo 2021 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemontese n. 36 del 12 marzo 2021.

Si segnala in particolare che:

“[…]3) dalle ore 18,00 del 13 marzo 2021 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, come previsto all’articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

4) non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

5) non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione Piemonte recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

6) si raccomanda comunque fortemente di evitare gli spostamenti verso le abitazioni di privati, ubicate nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

7) si rammenta che il richiamato D.P.R.G. n. 32 dispone che l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

8) è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;

9) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

[…] Il presente decreto ha efficacia dal 13 marzo 2021 sino al 20 marzo 2021 o alla data dell’ordinanza del Ministro della Salute che stabilisca l’adozione, per la Regione Piemonte, delle misure definite al Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa).”

Si richiama il permanere dell’obbligo, per i non residenti, di segnalazione del domicilio al Comune di Frabosa Sottana, disposto con l'ordinanza n.9 del 06/11/2020, al fine di meglio contenere e gestire gli effetti dell'epidemia sanitaria in corso.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 13 Gennaio 2023